Secondo il tuo modesto parere, internet dovrebbe essere

martedì 18 maggio 2010

SISTEMA LEGISLATIVO (O QUASI) CHE TUTELA IL DIRITTO D' AUTORE

E' sempre difficile individuare dove andare ad accusare qualcuno di violazione del diritto di autore. Provo a fare un esempio : se prendo un articolo e lo copio sulla mia pagina o, peggio ancora, mando in giro delle rassegne stampa, si crea una situazione in cui diventa superfluo acquistare il giornale, poichè delle personcine tanto corrette hanno già pensato a mettere a disposizione sul web tutto ciò che si vuol sapere. Questa operazione così limpida e cristallina è concessa al sito della Camera dei Deputati che mette "al servizio della comunità" gli articoli dei giornali in PDF a discapito, ovviamente, degli editori. Si capisce, allora, che il tema del diritto di autore è trasversale ad ogni contesto: sui nostri blog possiamo pubblicare qualsiasi cosa, ma possiamo anche essere denunciati per qualsiasi cosa scritta. Allora io mi chiedo :


Avrò dei seri problemi per quell' esperimento che ho fatto la settimana scorsa ?!? Aiutooooo!!! Giuro che ripagherò tutti coloro che mi hanno fornito le informazioni. Pensavo di aver capito come funzionasse la tecnica del copia e incolla e invece ..... ma (?) aspettate un momento ..... perchè alla Camera dei Deputati.it, a Repubblica.it, al Corriere della Sera.it, ecc.ecc.ecc. questo è concesso e a me no??? mmmh ..... Forse un'idea ce l' avrei, ma preferisco tenermela per me.


Dopo aver fatto un minuto di silenzio per quello che attenderà la vostra compagna di corso, provate a leggere quanto segue, anche se fare chiarezza sul sistema legislativo che riguarda il diritto d' autore è più complesso di quanto sembra.
..........
La legge sul copyright si rinnova a favore di Internet?
A fine dicembre, è stata modificata la legge sul diritto d’autore: è stato aggiunto un comma ad hoc su Internet, in particolare riguardo la divulgazione della cultura online.
Per migliorare quella che è sostanzialmente la socializzazione della conoscenza, tramite blog o enciclopedie online come Wikipedia, si è provveduto ad aggiornare il primo comma dell’articolo 70, consentendo la pubblicazione dell’intera opera, purché si tratti di musiche o immagini “a bassa risoluzione o degradate” e lo scopo sia “per uso didattico o scientifico”, comunque senza lucro.

Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura alla Camera, sostiene che si tratta semplicemente di “una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile o un’immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web)” e continua “Abbiamo voluto questo comma per creare un primo spazio libero online dalle pastoie del vecchio diritto d’autore. L’abbiamo fatto tenendo conto delle migliaia di professori che hanno ricevuto multe e ingiunzioni, dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), per avere pubblicato opere a scopo didattico sui propri siti. Grazie a questo nuovo comma, potranno farlo senza rischiare più niente“.

Ma la battaglia per la libertà di espressione sul Web non finisce qui: ci sono ancora tante leggi da modificare in particolare il Decreto-legge Urbani (*) tanto contestato in passato, che impedisce ad esempio a siti come Wikipedia di pubblicare immagini delle opere presenti in musei italiani.

(*) Decreto-legge Urbani approvato dal consiglio dei ministri il 12 marzo 2004:
Art. 1
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate.
Al comma 2 dell'articolo 171-ter (***) della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la lettera a-bis):
a-bis) in violazione dell'articolo 16 (**) , diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere.
comma 3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito.

Protezione del diritto d' autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 22 aprile 1941 n° 633:
(**) Art. 16
comma 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
comma 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

(***) Art. 171-ter
comma 2.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

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